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D. 06/09/2005

AGENZIA DEL TERRITORIO Decreto 6 settembre 2005 Approvazione della convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305. IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

- Visto il AGENZIA DEL TERRITORIO Decreto 6 settembre 2005 Approvazione della convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305. IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

- Visto il recante il regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico;

- Visto l'art. 11, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, che prevede la possibilità che il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stipuli speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 4 dello stesso art. 11;

- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed altri enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

- Visto il decreto 23 maggio 1997 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

-Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2004 di differimento da tre a cinque anni del termine originariamente stabilito dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni, conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto;

- Considerato che, nel frattempo, sono stati istituiti sportelli catastali decentrati presso i comuni per soddisfare istanze degli stessi e dei cittadini;

-Considerato che il piano allegato alla Convenzione 2005-2007, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del territorio, ha previsto l'apertura di nuovi sportelli decentrati, nonchè la riconversione di sportelli decentrati già attivi, secondo modalità operative previste in convenzione speciale con i comuni, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, per funzioni di consultazione;

-Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato espresso con nota del 1° settembre 2005, prot. n. 0116689;

- Ritenuto che l'attivazione degli sportelli decentrati secondo modalità operative previste in convenzione speciale con i comuni, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991 possa consentire una più efficiente erogazione di servizi ai cittadini;

Decreta:

Art. 1 - Approvazione dello schema di convenzione speciale

1. E' approvato lo schema tipo di convenzione speciale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi, allegato al presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2 - Determinazione dell'importo della cauzione

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione speciale di cui all'art. 1, costituita secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, è determinato sulla base dell'introito trimestrale dei tributi speciali catastali connessi alle visure afferenti l'ente locale convenzionato secondo gli importi di seguito fissati: L'Agenzia del territorio definisce per ogni ente locale l'introito trimestrale di riferimento ottenuto come valore medio dei quattro trimestri relativi all'anno 2004.

3. L'Agenzia del territorio ridetermina annualmente l'introito trimestrale di riferimento e in caso di modifica dei parametri di cui al comma 1, gli enti locali sono tenuti all'integrazione della cauzione entro trenta giorni dalla richiesta del competente Ufficio provinciale. Roma, 6 settembre 2005 Il direttore dell'Agenzia: Picardi Allegato 1 CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI DEL- L'ART. 11 DEL D.P.R. n. 305/1991 tra l'Agenzia del territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal direttore, dott. Mario Picardi, di seguito denominata anche «Agenzia » ed il comune (ovvero la comunità montana) di .... prov. di ...., via/piazza .... rappresentato da .... nel seguito denominato anche «ente locale » premesso che:

1) in data 9 settembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il de creto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato

a) introito trimestrale fino a Euro 2.500 Euro 5.000

b) introito trimestrale da Euro 2.501 a Euro 5.000 Euro 10.000

c) introito trimestrale da Euro 5.001 a Euro 15.000 Euro 25.000

d) introito trimestrale da Euro 15.001 a Euro 30.000 Euro 50.000

e) introito trimestrale oltre Euro 30.001 Euro 80.000 lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;

2) in data ............... l'Agenzia del territorio e l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;

3) come previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991;

4) l'ente locale, con nota del ........, ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia del territorio la presente convenzione speciale; tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia del territorio al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia del territorio stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 1, da comma 367 a comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia del territorio apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta. Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio provinciale di .... dell'Agenzia del territorio. L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2. L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di ........................ dell'Agenzia del territorio. A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'ente locale dovrà già avere prestato cauzione tramite fideiussione bancaria, con le modalità previste dall'art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste. La nota d'addebito, emessa dall'ufficio competente in data 1° gennaio -1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata. Resta, comunque, l'obbligo da parte del comune di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente locale medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze. L'ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video. I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente queste ultime cadenti il 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre

- 31 dicembre). In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo. Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata. Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito. Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3. L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'Ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'art. 2 assunti con il presente atto. La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4. L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5. L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

 

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